1. È consentito l'affidamento in concessione dei beni appartenenti al demanio compresi in aree con accertata vocazione turistica, per finalità ricettive e turistico- ricreative.
1. La concessione di cui all'articolo 1 può avere durata sino a cento anni e deve essere rilasciata per attività turistico-alberghiere da definire con regolamento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. I canoni di concessione sono rapportati al periodo di utilizzo del bene immobile concesso e al valore di mercato dell'oggetto di contratto.
1. Il concessionario è obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile avuto in concessione, pena la risoluzione del contratto.